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ASDI (Assegno sociale di disoccupazione)

Che cos’è l’ASDI?

L’ASDI (Assegno Sociale di Disoccupazione) consiste nell’indennità economica per la ricollocazione dei lavoratori disoccupati.
La prestazione ASDI (articolo 16, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22) ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori già beneficiari della NASpI che siano disoccupati e si trovino in una condizione economica di bisogno.
La prestazione è rivolta ai lavoratori disoccupati che abbiano usufruito per intero della NASpI .
Ai sensi dell’articolo 16, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e dell’articolo 7, comma 1, decreto interministeriale del 29 ottobre 2015, l’ASDI decorre dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASpI.
L’assegno è erogato mensilmente per la durata massima di sei mesi.

Requisiti per richiedere l’ASDI:

L’articolo 2, decreto interministeriale 29 ottobre 2015 individua i seguenti requisiti per la concessione dell’ASDI:

  • presenza nel nucleo familiare di almeno un minorenne;
  • età pari o superiore a 55 anni e mancata maturazione dei requisiti di pensione anticipata di vecchiaia.

Soddisfatto almeno uno dei due requisiti, è necessario, inoltre:

  • essere in stato di disoccupazione, ai sensi dell’articolo 19, d.lgs. 150/2015, al termine del periodo di fruizione della NASpI. Stante l’applicazione della disciplina speciale prevista per la NASpI, di cui agli articoli 9 e 10, d.lgs. 22/2015, hanno diritto all’ASDI anche coloro che svolgono una attività lavorativa da cui derivi un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale;
  • possedere un’attestazione ISEE, in corso di validità, con un valore pari o inferiore a 5.000 euro e avere già presentato, all’atto della domanda, una DSU;
  • aver sottoscritto un patto di servizio personalizzato presso i competenti servizi per l’impiego, ai sensi dell’articolo 20 d.lgs. 150/2015;
  • non aver fruito dell’ASDI per più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per più di 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine.

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