La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego ( NASpI ) è una indennità mensile di disoccupazione per lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, erogata in relazione a eventi di disoccupazione involontaria.
Come funziona la NASpI
La NASpI spetta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni.
Come varia l’importo della NASpI
L’importo della NASpI varia in relazione all’ammontare del reddito percepito nei quattro anni precedenti la domanda di disoccupazione.
Se il reddito percepito è inferiore all’importo di riferimento stabilito dalla legge e reso noto ogni anno dall’INPS con circolare pubblicata sul sito (1.227,55 euro per il 2021), l’importo della NASpI è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni.
Se, invece, la retribuzione media è superiore all’importo di riferimento annuo, la NASpI è invece pari al 75% dell’importo di riferimento annuo sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo.
A partire dal 91esimo giorno, all’indennità si applica una riduzione del 3% per ciascun mese.
I contributi figurativi
I periodi di fruizione della NASpI sono coperti da contribuzione figurativa.
I contributi figurativi sono contributi accreditati senza alcun onere a carico dei lavoratori e senza la necessità di produrre specifica domanda. Al beneficiario della prestazione che opta per NASpI anticipata non spetta la contribuzione figurativa.
La NASpI può essere richiesta dai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perso involontariamente il lavoro, compresi:
- apprendisti;
- soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
- personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
Sono esclusi:
- dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
- operai agricoli a tempo determinato;
- operai agricoli a tempo indeterminato;
- lavoratori extracomunitari con permesso di lavoro stagionale.
I requisiti
La NASpI è riconosciuta ai lavoratori subordinati che presentino i seguenti requisiti:
- stato di disoccupazione
- requisito contributivo
Stato di disoccupazione
Lo stato di disoccupazione deve essere involontario. Sono dunque esclusi i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale a eccezione di:
- dimissioni per giusta causa:
- mancato pagamento della retribuzione;
- molestie sessuali subite nei luoghi di lavoro;
- modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
- mobbing;
- variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone dell’azienda;
- spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra senza che sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive di cui all’art. 2103 c.c.;
- comportamento ingiurioso del superiore gerarchico;
- dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità, ossia a partire da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino a eccezione di Colf e badanti, perché non rientrano nell’ambito di applicazione degli artt. 54 e 55 del TU maternità (D.lgs. n. 151/2001);
- risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purché sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro di cui all’articolo 7 della legge n. 604/1966 come modificato dall’articolo 1, comma 4 della legge Fornero;
- risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso altra sede della stessa azienda distante più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore;
- licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’articolo 6, decreto legislativo 22/2015;
- licenziamento disciplinare.
Con la circolare INPS 1° dicembre 2021, n. 180 l’Istituto riepiloga le istruzioni amministrative in materia di proroga del divieto di licenziamento e di accesso alla NASpI, nell’ipotesi di adesione del lavoratore a un accordo collettivo aziendale avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
I requisiti contributivi
Per poter avere accesso alla NASpI è necessario aver versato contributi contro la disoccupazione per almeno 13 settimane nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. È contribuzione utile anche quella dovuta, ma non versata, e sono valide tutte le settimane retribuite, purché remunerate nel rispetto dei minimali settimanali. La disposizione relativa alle retribuzioni di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti.
I contributi utili sono:
- i contributi previdenziali comprensivi di quota contro la disoccupazione versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
- i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria;
- i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati dov’è prevista la possibilità di totalizzazione;
- i periodi di lavoro svolti unicamente in un altro Paese UE laddove si tratti di lavoratore frontaliero o transfrontaliero;
- i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli otto anni, per massimo cinque giorni lavorativi nell’anno solare.
Non sono considerati utili i periodi coperti da contribuzione figurativa relativa a:
- malattia e infortunio sul lavoro, se non c’è integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo;
- Cassa Integrazione Straordinaria e Ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
- contratti di solidarietà, risalenti nel tempo e utilizzati in concreto a zero ore;
- assenza per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- aspettativa non retribuita per funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali, ai sensi dell’articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Non sono considerati utili i periodi di lavoro all’estero presso Stati con i quali l’Italia non ha stipulato accordi bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione.La NASpI spetta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Come presentare domanda per la NASpI
La domanda deve essere presentata all’INPS esclusivamente in via telematica.
La domanda di NASpI può essere presentata solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA
In caso di iscrizione alla Gestione Separata deve essere sempre dichiarato nella domanda il reddito che si prevede di ottenere dall’attività nel corso dell’anno civile.
Anche qualora non sussistano più da molto tempo contratti di collaborazione, deve comunque essere obbligatoriamente compilato il campo reddito previsto, inserendo il valore “zero”, perché l’iscrizione alla Gestione Separata non si può cancellare. L’iscrizione è verificabile accedendo all’estratto conto di Gestione separata .
La dichiarazione del reddito previsto nell’anno è obbligatoria per non perdere il diritto alla NASpI.
ISCRITTI ALLE GESTIONI ARTIGIANI/COMMERCIANTI, LAVORATORI AGRICOLI, ALLE CASSE PROFESSIONALI O TITOLARI DI CARICHE SOCIALI
I lavoratori autonomi, i professionisti iscritti a un Albo Professionale con partita IVA attiva, o coloro che rivestono cariche societarie devono dichiarare il reddito presunto nell’anno, anche se pari a “zero”.
La dichiarazione del reddito previsto nell’anno è obbligatoria per non perdere il diritto alla NASpI.
LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO
In caso di licenziamento senza preavviso e si sia percepita o sarà percepita l’indennità di mancato preavviso, deve essere selezionato l’apposito campo nella domanda.
MALATTIA O MATERNITÀ
Se il giorno della cessazione del rapporto di lavoro, il richiedente era in malattia o in maternità, tale condizione deve essere dichiarata nella domanda.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Qualora la modalità prescelta per il pagamento dell’indennità NASpI sia l’accredito su IBAN, deve essere indicato un IBAN di un conto corrente intestato o cointestato al richiedente a te in Italia o in area SEPA.
La DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità)
La concessione della prestazione NASpI è condizionata alla sottoscrizione, da parte del richiedente, di un patto di servizio personalizzato presso i centri per l’impiego.
La presentazione della domanda di NASpI equivale al rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva. Nei 15 giorni successivi alla presentazione della domanda, il richiedente deve recarsi presso il centro per l’impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato. In mancanza, l’assicurato è convocato dal centro per l’impiego.
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