NASpI 2026 e Dimissioni Telematiche: Requisiti, Calcolo e Procedura

NASpI 2026

La gestione delle transizioni lavorative richiede il rispetto rigoroso di norme e scadenze operative per non perdere il diritto al sostegno al reddito. La NASpI 2026 (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è l’indennità mensile di disoccupazione erogata dall’INPS rivolta ai lavoratori subordinati che hanno perso involontariamente l’occupazione.

Per accedere correttamente alla prestazione, è fondamentale distinguere i tre momenti chiave del percorso: la cessazione del rapporto di lavoro (tramite licenziamento o dimissioni telematiche), l’invio della domanda di disoccupazione e l’adesione alle misure di politica attiva del lavoro. Questa guida analizza dettagliatamente i requisiti normativi del 2026, le formule per il calcolo degli importi, le incompatibilità con altri sussidi come il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) e le procedure operative trasmesse da fonti ufficiali INPS e Ministero del Lavoro.

NASpI 2026: Definizione e Requisiti Ordinari

La NASpI 2026 è la prestazione a sostegno del reddito spettante ai lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Disciplinata dal D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, l’indennità di disoccupazione è erogata dall’INPS previa verifica del possesso dei requisiti anagrafici, contrattuali e contributivi.

Per poter accedere al beneficio nel 2026, il richiedente deve soddisfare le seguenti condizioni essenziali:

  • Stato di disoccupazione involontario: la cessazione del rapporto di lavoro non deve dipendere da una scelta libera e volontaria del lavoratore, fatte salve le eccezioni tutelate dalla legge.
  • Requisito contributivo: aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Le dimissioni volontarie escludono di norma l’accesso alla NASpI 2026, ad eccezione di specifici casi espressamente tutelati dal legislatore:

  • Dimissioni per giusta causa (ad esempio mancato pagamento della retribuzione, mobbing, molestie).
  • Dimissioni rassegnate durante il periodo protetto di maternità o paternità.
  • Risoluzione consensuale del rapporto intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’articolo 7 della Legge n. 604/1966.

Dimissioni Telematiche e Risoluzione del Rapporto

La corretta qualificazione e formalizzazione della fine del rapporto di lavoro è il primo passo obbligatorio per richiedere la disoccupazione. Ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 151/2015, le dimissioni volontarie e le risoluzioni consensuali nei contratti di lavoro subordinato privato devono avvenire esclusivamente con modalità telematica.

[Accesso SPID/CIE] ➔ [Scelta Rapporto Lavoro] ➔ [Inserimento Dati/Preavviso] ➔ [Invio Modulo] ➔ [Ricevuta Telemata]

Procedura di Trasmissione Autonoma e per Sede Protetta

Il lavoratore privato che intende dimettersi deve accedere al portale del Ministero del Lavoro tramite credenziali SPID o CIE. La procedura si articola in varie fasi:

  1. Accedere al servizio telematico ministeriale.
  2. Selezionare il rapporto di lavoro attivo recuperato dal sistema delle Comunicazioni Obbligatorie (UNILAV).
  3. Verificare i dati precompilati (datore di lavoro, data assunzione, tipologia contrattuale). Per i contratti stipulati prima del 2008, i dati vanno inseriti manualmente.
  4. Specificare la tipologia di cessazione: dimissioni volontarie, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale.
  5. Inserire la data di decorrenza (il giorno successivo all’ultimo giorno lavorato), tenendo conto dei termini di preavviso stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato.
  6. Inviare il modulo informatico.
  7. Salvare la ricevuta recante il codice identificativo e la data della trasmissione.

Esclusioni e Casi Particolari

Non tutti i rapporti di lavoro richiedono il modulo telematico ordinario. Restano esclusi:

  • Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.
  • Lavoratori del settore domestico (colf, badanti, baby sitter).
  • Lavoratori della gente di mare.
  • Dimissioni rassegnate nelle sedi protette (Ispettorato Territoriale del Lavoro, Commissioni di Certificazione) o nell’ambito di procedure concorsuali.

Dimissioni durante la Gravidanza, Genitorialità e Periodo di Prova

Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e da entrambi i genitori durante il primo anno di vita del bambino (o entro un anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato) richiedono la convalida obbligatoria presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL). Solo a seguito di tale convalida la cessazione è equiparata a una perdita involontaria del lavoro, garantendo l’accesso alla NASpI 2026.

Per quanto riguarda il periodo di prova, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha confermato che l’obbligo di invio telematico si applica anche alle dimissioni rassegnate durante il periodo di prova, sebbene non sia richiesto il rispetto del preavviso se previsto dalla contrattazione collettiva.

Diritto di Revoca

La comunicazione telematica delle dimissioni o della risoluzione consensuale può essere liberamente revocata entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo, utilizzando la medesima procedura sul portale ministeriale.

Requisiti Speciali e Nuove Regole per i Contratti a Tempo Indeterminato

Per gli eventi di disoccupazione verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2025 e confermati nel 2026, la normativa ha introdotto una stretta sull’accesso alla NASpI 2026 per chi ha rassegnato dimissioni volontarie nei mesi precedenti.

Se un lavoratore si è dimesso volontariamente da un contratto a tempo indeterminato nei 12 mesi precedenti la nuova cessazione involontaria, deve maturare almeno 13 settimane di contribuzione nel periodo compreso tra la prima dimissione e il successivo licenziamento.

[Dimissioni Indeterminato] ➔ [Nuovo Contratto] ➔ [Servono 13 Settimane Contributive] ➔ [Licenziamento] ➔ [Accesso NASpI]

La disposizione mira a prevenire l’assunzione fittizia o a breve termine finalizzata unicamente al sblocco del monte contributivo pregresso. Se non vengono accreditate almeno 13 settimane tra i due eventi, la domanda di disoccupazione viene respinta dall’INPS, anche qualora l’assicurato possieda anni di contributi nel quadriennio.

Calcolo dell’Importo e Durata della NASpI 2026

L’importo e la durata della prestazione variano in base alle retribuzioni percepite e ai contributi versati nei quattro anni antecedenti la cessazione del rapporto.

Parametri INPS 2026

L’INPS, con la Circolare n. 4 del 28 gennaio 2026, ha stabilito i valori di riferimento per l’anno in corso:

  • Retribuzione di riferimento mensile: 1.456,72 euro.
  • Importo massimo mensile erogabile: 1.584,70 euro.

Formula di Calcolo dell’Importo Lordo

Il calcolo della retribuzione media mensile si ottiene dividendo la somma delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni per il numero di settimane di contribuzione, moltiplicando il quoziente per il valore fisso 4,33.

Una volta determinata la retribuzione media mensile:

  1. Se la retribuzione media è pari o inferiore a 1.456,72 euro, la NASpI 2026 è pari al 75% di tale importo.
  2. Se la retribuzione media supera 1.456,72 euro, all’importo del 75% si aggiunge una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione media e l’importo soglia di 1.456,72 euro.
  3. In ogni caso, l’assegno mensile non può superare il limite massimo di 1.584,70 euro lordi.

Riduzione Mensile (Décalage)

L’importo del sussidio subisce un meccanismo di abbattimento progressivo:

  • L’assegno si riduce del 3% ogni mese a partire dal primo giorno del sesto mese di fruizione (ossia dal 6° mese).
  • Per i beneficiari che hanno compiuto 55 anni alla data di presentazione della domanda, il décalage del 3% decorre dal primo giorno dell’ottavo mese (ossia dall’8° mese).

Durata del Sostegno

La NASpI 2026 viene corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione accreditate nei 4 anni precedenti la cessazione. I periodi contributivi che hanno già dato luogo a precedente erogazione di ammortizzatori sociali sono esclusi dal computo. La durata massima teorica corrisponde a 24 mesi (pari a 104 settimane di contribuzione effettiva).

Termini di Presentazione della Domanda e Decorrenza

La domanda di disoccupazione deve essere trasmessa all’INPS in via telematica entro il termine perentorio di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, a pena di decadenza.

Data di Invio DomandaDecorrenza della NASpI 2026
Entro l’8° giorno dalla cessazioneDecorre dall’8° giorno successivo alla cessazione
Dal 9° al 68° giorno dalla cessazioneDecorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda
Oltre il 68° giornoDecadenza dal diritto (Nessuna erogazione spettante)

Se il lavoratore si ammala, subisce un infortunio sul lavoro o entra in maternità durante il rapporto e la causa prosegue oltre la fine del contratto, il termine di 68 giorni rimane sospeso per la durata dell’evento indennizzato e riprende a decorrere alla sua conclusione.

Compatibilità tra NASpI, Lavoro e Modello NASpI-Com

Il percepimento della disoccupazione non preclude del tutto lo svolgimento di nuove attività lavorative, a condizione che vengano rispettate le soglie di reddito e gli obblighi di comunicazione all’INPS.

[Inizio Nuova Attività] ➔ [Invio Modello NASpI-Com entro 30 giorni] ➔ [Rideterminazione o Sospensione NASpI]

Lavoro Autonomo o Partita IVA

Il beneficiario della NASpI 2026 che intraprende un’attività di lavoro autonomo, libero-professionale o d’impresa è tenuto a inviare il modello NASpI-Com all’INPS entro 30 giorni dall’avvio dell’attività, dichiarando il reddito annuo presunto.

  • La prestazione NASpI 2026 viene ridotta di un importo pari all’80% del reddito presunto comunicato, rapportato al periodo di fruizione dell’anno.
  • Il reddito prodotto non deve superare il limite di esenzione fiscale previsto per il lavoro autonomo (5.500,00 euro annui per le prestazioni autonome occasionali o d’impresa).
  • Il mancato invio del modello NASpI-Com comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione delle rate percepite indebitamente.

Lavoro Subordinato Durante la Fruizione

Se il disoccupato viene riassunto con contratto di lavoro subordinato:

  • Contratti fino a 6 mesi: se il reddito annuo presunto supera l’importo minimo esente (8.500 euro), la NASpI viene sospesa d’ufficio per la durata del contratto. Alla scadenza del termine, l’erogazione riprende per il periodo residuo.
  • Contratti superiori a 6 mesi (o a tempo indeterminato): se il reddito presunto supera il limite di capienza fiscale, si verifica la decadenza definitiva dalla NASpI 2026.
  • Se il reddito stimato per il nuovo lavoro subordinato è inferiore a 8.500,00 euro all’anno, la prestazione viene mantenuta con una riduzione dell’80% proporzionata al reddito percepito, a patto che il lavoratore comunichi la previsione reddituale all’INPS.

Raccordo tra NASpI e Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)

È indispensabile fare chiarezza sul rapporto tra gli strumenti di ammortizzatore sociale e le misure di inclusione e attivazione al lavoro introdotte dalla recente normativa.

Regola d’Incompatibilità Assoluta

La NASpI 2026 e il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) non sono cumulabili. L’SFL è una misura destinata ai soggetti occupabili privi di sostegni al reddito ed è incompatibile con qualsiasi strumento pubblico di sostegno alla disoccupazione. Non è possibile percepire la quota mensile di 500 euro prevista dall’SFL se si sta già incassando l’assegno di disoccupazione INPS.

Politiche Attive e Piattaforma SIISL

I percettori di NASpI 2026 hanno l’obbligo di partecipare alle misure di politica attiva del lavoro. Il Ministero del Lavoro stabilisce che entro 15 giorni dall’invio della domanda di disoccupazione, il richiedente deve:

  1. Accedere alla piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).
  2. Compilare o aggiornare il proprio Curriculum Vitae.
  3. Compilare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID).
  4. Sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale (PAD).
  5. Sottoscrivere il Patto di Servizio Personalizzato (PSP) presso il Centro per l’Impiego competente.

Il rifiuto ingiustificato di partecipare alle iniziative di formazione, ai tirocini o alle offerte di lavoro congrue determina la decurtazione della prestazione o la decadenza dalla NASpI 2026 per effetto delle regole sulla condizionalità.

5 Errori Frequenti da Evitare per Non Perdere il Diritto

Nel corso dell’istruttoria delle pratiche di disoccupazione emergono frequentemente errori procedurali che compromettono l’incasso dell’assegno:

  1. Inoltrare dimissioni cartacee o informali
    • Perché accade: Il lavoratore consegna una lettera d’intenti scritta a mano o invia una semplice e-mail al datore di lavoro.
    • Conseguenze: La cessazione è giuridicamente inefficace. Il dipendente risulta assente ingiustificato, rischiando il licenziamento per giusta causa senza aver maturato i presupposti lineari per la tutela.
    • Soluzione: Utilizzare tassativamente la piattaforma ministeriale per le dimissioni telematiche via SPID/CIE o avvalersi dell’assistenza di un intermediario.
  2. Superare il termine perentorio dei 68 giorni
    • Perché accade: Si attende l’invio del modello CU finale o la liquidazione delle spettanze per presentare la domanda INPS.
    • Conseguenze: La presentazione oltre il 68° giorno causa la decadenza irrevocabile dal diritto all’indennità.
    • Soluzione: Inviare la domanda di NASpI 2026 subito dopo la risoluzione del contratto, senza attendere i prospetti paga o i conteggi del TFR.
  3. Mancata comunicazione di redditi da lavoro autonomo o occasionale
    • Perché accade: Si ritiene erroneamente che i piccoli compensi sotto i 5.000 euro o le prestazioni occasionali non vadano notificati all’INPS.
    • Conseguenze: L’INPS procede al blocco della prestazione con contestuale richiesta di restituzione integrale delle somme erogate nell’anno (incapienza o indebito).
    • Soluzione: Comunicare tempestivamente qualunque attività o stima reddituale tramite il modello NASpI-Com entro 30 giorni.
  4. Dimissioni volontarie da indeterminato prive del requisito dei 12 mesi
    • Perché accade: Si cambia lavoro dimettendosi da un contratto a tempo indeterminato e si viene licenziati nel nuovo impiego dopo sole 3 o 4 settimane.
    • Conseguenze: Il rigetto della pratica da parte dell’INPS in quanto non sono state totalizzate le 13 settimane di contribuzione richieste tra i due eventi di recesso.
    • Soluzione: Verificare accuratamente l’estratto conto contributivo prima di rassegnare le dimissioni o assicurarsi che il nuovo contratto copra il periodo necessario.
  5. Cumulo indebito tra NASpI e richiedibilità dell’SFL
    • Perché accade: Si invia richiesta per ottenere l’assegno di 500 euro dell’SFL mentre si sta riscuotendo la disoccupazione.
    • Conseguenze: Il rigetto automatico della domanda SFL per incompatibilità e la potenziale segnalazione nei sistemi dell’Ente previdenziale.
    • Soluzione: Richiedere la verifica preliminare dei requisiti ISEE e delle condizioni di accesso presso lo sportello del CAF.

Esempio Pratico di Calcolo e Gestione delle Scadenze

Per comprendere l’applicazione reale delle formule di calcolo e delle tempistiche normativamente previste, analizziamo un caso di scuola.

Situazione Iniziale

Marco, 42 anni, lavora come operaio con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 2026. Negli ultimi 4 anni (208 settimane teoriche) ha lavorato in modo continuativo per 104 settimane con una retribuzione media lorda mensile di 1.800,00 euro. Il rapporto si risolve per naturale scadenza del termine.

Problema

Marco deve richiedere la NASpI 2026 evitando la perdita di giornate di indennizzo e vuole calcolare esattamente l’importo lordo dell’assegno che riceverà.

Intervento e Svolgimento dei Calcoli

  1. Verifica della Decorrenza: Marco presenta la domanda in via telematica il 5 settembre 2026 (entro l’8° giorno dalla fine del contratto). La disoccupazione decorre quindi dall’8° giorno successivo alla cessazione, ossia dal 9 settembre 2026.
  2. Durata Spettante: 104 settimane divise per 2 = 52 settimane di NASpI 2026 (12 mesi di copertura).
  3. Calcolo dell’Importo Lordo Iniziale:
    • Soglia di riferimento 2026 = 1.456,72 euro.
    • Retribuzione media di Marco = 1.800,00 euro.
    • Quota base (75% di 1.456,72) = 1.092,54 euro.
    • Eccedenza (1.800,00 – 1.456,72) = 343,28 euro.
    • Quota aggiuntiva (25% di 343,28) = 85,82 euro.
    • Importo totale iniziale = 1.092,54 + 85,82 = 1.178,36 euro lordi mensili.
  4. Applicazione del Décalage:
    • Mesi dal 1° al 5° (settembre – gennaio): 1.178,36 euro/mese.
    • Mese 6 (febbraio): 1.143,01 euro (riduzione del 3%).
    • Mese 7 (marzo): 1.108,72 euro (ulteriore riduzione del 3%).

Risultato

Marco ottiene la liquidazione dell’assegno dal 9 settembre senza perdite di arretrati e pianifica la ricerca di un nuovo impiego nel rispetto degli obblighi assunti con il Patto di Servizio presso il Centro per l’Impiego.

Tabella Comparativa: NASpI 2026 vs SFL

La tabella di seguito illustra le differenze strutturali, operative e reddituali intercorrenti tra la NASpI 2026 e il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).

CaratteristicaNASpI 2026Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)
Natura del SostegnoIndennità contributiva per disoccupazione involontariaMisura di attivazione ed inclusione lavorativa
DestinatariLavoratori subordinati che hanno perso l’impiegoSoggetti occupabili in nuclei a basso reddito
Requisito ContributivoAlmeno 13 settimane negli ultimi 4 anniNessun requisito contributivo minimo richiesto
Requisito ISEENon richiestoISEE non superiore a 10.140,00 euro
Importo MassimoFino a 1.584,70 euro lordi/mese (parametrato allo stipendio)500,00 euro mensili (importo fisso)
Durata MassimaFino a 24 mesi (metà delle settimane lavorate)Massimo 12 mensilità non rinnovabili
CumulabilitàIncompatibile con SFLIncompatibile con la NASpI 2026 e altri ammortizzatori
Strumento DigitalePortale INPS / NASpI-Com / Piattaforma SIISLPortale INPS / Piattaforma SIISL / PAD / PSP

Vantaggi della Corretta Gestione delle Pratiche Fiscali e Previdenziali

L’inoltro corretto delle procedure di disoccupazione e di dimissione assicura al lavoratore molteplici benefici operativi e finanziari:

  • Azzeramento del rischio di decadenza: la verifica puntuale dei termini di 68 giorni evita la perdita definitiva del diritto all’assegno INPS.
  • Continuità della copertura contributiva: durante il percepimento della NASpI 2026 l’INPS accredita i contributi figurativi utili ai fini del diritto e della misura della pensione.
  • Piena tutela della posizione lavorativa: la corretta esecuzione delle dimissioni telematiche previene addebiti per mancato preavviso o sanzioni per assenza ingiustificata.
  • Pianificazione fiscale trasparente: il corretto conguaglio delle trattenute IRPEF e l’emissione della Certificazione Unica (CU) prevengono sanzioni o debiti d’imposta in sede di Dichiarazione dei Redditi (Modello 730).
  • Tranquillità contabile nel lavoro autonomo: l’invio tempestivo del modello NASpI-Com protegge dall’insorgere di indebiti previdenziali e richieste di restituzione da parte dell’INPS.

Domande Frequenti (FAQ)

Chi ha diritto a richiedere la NASpI 2026?

Hanno diritto alla NASpI 2026 i lavoratori dipendenti (compresi apprendisti, soci lavoratori di cooperative, personale artistico e dipendenti a tempo determinato della Pubblica Amministrazione) che abbiano perso involontariamente il lavoro e possiedano almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’evento.

Le dimissioni volontarie danno diritto alla NASpI 2026?

No, le dimissioni volontarie non danno diritto alla disoccupazione. Le uniche eccezioni riguardano le dimissioni per giusta causa (es. mancato pagamento degli stipendi) e le dimissioni rassegnate durante il periodo protetto di maternità/paternità, che richiedono la convalida dell’Ispettorato del Lavoro.

Entro quali termini occorre inviare la domanda di disoccupazione?

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica all’INPS entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Se presentata entro i primi 8 giorni, la prestazione decorre dall’8° giorno successivo; se inviata dal 9° al 68° giorno, decorre dal giorno successivo all’invio.

Qual è l’importo massimo erogabile per la NASpI 2026?

Per l’anno 2026, l’INPS ha fissato l’importo massimo mensile erogabile a 1.584,70 euro lordi. La retribuzione media mensile di riferimento per il calcolo al 75% è pari a 1.456,72 euro.

Come funziona la riduzione dell’importo nel tempo (décalage)?

L’importo del sussidio diminuisce del 3% ogni mese a partire dal 6° mese di fruizione (primo giorno del sesto mese). Per le persone che hanno compiuto 55 anni di età al momento della presentazione della domanda, la riduzione decorre dall’8° mese.

È possibile lavorare mentre si percepisce la NASpI 2026?

Sì, entro determinati limiti di reddito. Se si avvia un’attività di lavoro autonomo, il reddito presunto non deve superare 5.500,00 euro all’anno e deve essere comunicato all’INPS entro 30 giorni tramite NASpI-Com. In caso di lavoro subordinato, la soglia limite è di 8.500,00 euro annui per contratti di durata inferiore a 6 mesi.

Come si effettuano le dimissioni telematiche per un lavoratore privato?

Il lavoratore deve accedere al portale del Ministero del Lavoro tramite SPID o CIE, selezionare il rapporto di lavoro attivo, inserire i dati della cessazione compresa la decorrenza e trasmettere il modulo. La comunicazione è revocabile entro 7 giorni dall’invio.

Possiedo una Partita IVA aperta in passato: posso richiedere la disoccupazione?

Sì, a condizione che l’attività svolta con Partita IVA non generi un reddito superiore alla soglia di capienza fiscale (5.500,00 euro) e che si dichiari all’INPS il reddito presunto per l’anno in corso mediante la trasmissione del modello NASpI-Com all’atto della domanda.

9. Posso richiedere sia la NASpI 2026 che il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)?

No, le due prestazioni sono del tutto incompatibili. L’SFL è una misura destinata ai soggetti non coperti da ammortizzatori sociali. La fruizione della NASpI 2026 esclude la possibilità di percepire il contributo mensile di 500 euro previsto dal programma SFL.

Quali documenti sono necessari per inoltrare la domanda tramite CAF o Patronato?

Occorre presentare documento d’identità in corso di validità, codice fiscale, tessera sanitaria, codice IBAN del conto corrente intestato al richiedente, lettera di licenziamento o contratto di lavoro con relativa comunicazione UNILAV e ultime buste paga.

Come possiamo aiutarti

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