Di quanto aumenta la mia pensione nel 2022? Ecco le variazioni per il nuovo anno.
A seguito dell’aumento del costo della vita rilevato dall’ISTAT, è stata determinata la percentuale di variazione degli importi delle pensioni per l’anno 2022, in gergo tecnico “perequazione automatica”, nella misura del + 1,7% a decorrere dal 1° gennaio. Per essere puntuale nei pagamenti del nuovo anno, l’INPS intanto aumenterà le pensioni con la percentuale del + 1,6% ed entro il primo trimestre 2022 verrà la liquidata la differenza arretrata maturata dal 1° gennaio.
Vediamo quali sono gli importi delle principali prestazioni.
Pensioni minime 2022
La rivalutazione delle pensioni 2021 pari all’1,7%, come segnalato dall’INPS con la Circolare del 23 dicembre 2021 numero 197, sarà riconosciuta provvisoriamente all’1,6%.
L’aumento in questione, con decorrenza 1° gennaio 2022, non sarà uguale per tutti. Infatti, la perequazione automatica si applicherà:
- Al 100% (1,6%) per le pensioni di importo fino a quattro volte il trattamento minimo;
- Al 90% (1,44%) per le pensioni di importo compreso tra quattro e cinque volte il trattamento minimo;
- Al 75% (1,2%) per le pensioni oltre cinque volte il trattamento minimo.
Il nuovo importo delle pensioni minime sarà dunque di euro 523,83 mensili per un importo annuale di euro 6.809,79.
A chi spetta
L’integrazione al minimo, prevista nell’ambito del calcolo della pensione con il sistema retributivo (sono esclusi pertanto coloro che sono soggetti al regime interamente contributivo) è subordinata all’assenza di redditi superiori a determinate soglie, differenti a seconda della data di decorrenza della pensione.
I valori, anch’essi aggiornati al 2022, sono pari a:
- In caso di decorrenza del trattamento corrispondente al 1° gennaio 1995 è previsto un limite di 13.619,58 euro (soggetto non coniugato o legalmente ed effettivamente separato), elevato 27.239,16 euro per il soggetto coniugato;
- Se la pensione decorre dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994 i limiti sono 13.619,58 euro (soggetto non coniugato) e 34.048,95 euro per chi è coniugato;
- Da ultimo, in caso di decorrenza della pensione per i periodi fino al 31 dicembre 1993 il limite è uno solo, pari a 13.619,58 euro.
Il reddito da prendere a riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno ed ha validità sino al 30 giugno dell’anno successivo, con esclusione dei redditi esenti da IRPEF tra cui:
- Trattamenti di fine rapporto;
- Reddito della casa abitazione;
- Importo della pensione da integrare al trattamento minimo.
Pensioni ed assegni sociali 2022
La rivalutazione agisce anche sull’ammontare dell’assegno sociale 2022, ivi compresi i limiti di reddito individuale e coniugale.
L’ammontare dell’assegno, comunicato sempre dall’INPS con la Circolare del 23 dicembre scorso, corrisponderà nel 2022 ad euro 467,65 mensili (corrispondenti a 6.079,45 euro annui).
Nel 2021, al contrario, l’assegno corrispondeva a 460,28 euro mensili (5.983,64 euro annui).
A chi spetta
L’assegno sociale di euro 467,65 mensili (euro 6.079,45 annui) è riconosciuto ai cittadini (non residenti all’estero):
- Italiani;
- Comunitari;
- Extra–comunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornati di lungo periodo;
- Cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
che versano in condizioni economiche disagiate, in possesso di redditi inferiori a determinate soglie.
Requisiti
L’assegno, non reversibile ai superstiti, è riconosciuto dal primo giorno del mese successivo quello di presentazione della domanda all’INPS, a beneficio di coloro che hanno un reddito annuo, per il 2022, non superiore a 6.079,45 euro di reddito, limite elevato a 12.158,90 euro se il soggetto è coniugato.
I redditi (del richiedente e del coniuge) da considerare sono:
- Redditi assoggettabili ad IRPEF, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva;
- Redditi esenti da imposta;
- Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta;
- Redditi soggetti a imposta sostitutiva, quali interessi postali e bancari, interessi dei CCT e di ogni altro titolo di Stato, interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titolari simili, emessi da banche e Società per Azioni;
- Redditi di terreni e fabbricati;
- Pensioni di guerra;
- Rendite vitalizie erogate dall’INAIL;
- Pensioni dirette erogate da Stati esteri;
- Pensioni ed assegni erogati a invalidi civili, ciechi civili e sordi;
- Assegni alimentari.
Al contrario, non si considerano:
- TFR ed anticipazioni dello stesso;
- Reddito della casa di abitazione;
- Competenze arretrate soggette a tassazione separata;
- Indennità di accompagnamento per invalidi civili e ciechi civili;
- Indennità di comunicazione per i sordi;
- Assegno vitalizio per gli ex combattenti della guerra 1915 – 1918.
Per avere diritto all’assegno è altresì necessario:
- Aver compiuto il 67° anno di età;
- Risiedere sul territorio nazionale;
- Risiedere in Italia da almeno dieci anni continuativi.
Importo
L’ammontare dell’assegno è riconosciuto:
- In misura intera (467,65 euro mensili) per i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito ovvero per chi è coniugato con un reddito familiare inferiore al totale annuo dell’assegno (6.079,45 euro);
- In misura ridotta se i soggetti non coniugati hanno un reddito inferiore all’importo annuo dell’assegno ovvero nel caso in cui i soggetti coniugati abbiano un reddito familiare compreso tra l’ammontare annuo dell’assegno ed il doppio dell’importo annuo dell’assegno stesso (12.158,90 euro).
Importi delle prestazioni per gli invalidi civili 2022
- Invalidi e sordomuti, euro 291,69 mensili
- Ciechi parziali, euro 215,35 mensili
- Ciechi assoluti, euro 315,45 mensili
Queste prestazioni possono essere ridotte o sospese se vengono superati determinati limiti reddituali personali (il reddito del coniuge non viene considerato).
I nostri operatori sono pronti a darti assistenza in caso di eventuali richieste di indebito da parte dell’INPS: contattaci e verificheremo la tua situazione.